O R D I N A N Z A PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ESSENZE ARBOREE
SUL TERRITORIO COMUNALE
O R D I N A N Z A PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ESSENZE ARBOREE SUL TERRITORIO COMUNALE
VISTO il Regolamento Locale di Igiene vigente, con particolare riferimento al Titolo II°, articoli 2.2.1 “Terreni non Edificati” e 2.2.1.1 “ree incolte”;
PRESO ATTO delle distanze minime di piantumazione di essenze arboree ai sensi dell’art. 16 del Codice della Strada;
DATO ATTO che sempre più spesso, al verificarsi di eventi metereologici eccezionali, si riscontra la presenza di essenze arboree sradicate e/o spezzate che, invadendo le aree pubbliche, determina numerosi disagi e pericoli per la cittadinanza ed in particolare per la circolazione stradale;
RITENUTO necessario disporre affinché siano mantenute in condizioni di sicurezza tutte le essenze arboree presenti sul territorio comunale, evitando la formazione di situazioni di pericolo determinate dallo smisurato accrescimento di alberi di alto fusto e/o la crescita incontrollata di siepi ed arbusti che rendano difficoltoso il transito sulle pubbliche vie o che comunque deturpino lo stato dei luoghi circostanti, anche privati;
VISTO:
- il T.U delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265;
- lo Statuto Comunale vigente;
O R D I N A
a tutti i proprietari di aree con presenza di alberi, arbusti e siepi, ovvero, ai soggetti che ne abbiano comunque la disponibilità, di adottare le necessarie misure atte a ripristinare, ovvero, a mantenere, la situazione di sicurezza mediante periodiche potature di contenimento di tutte le essenze arboree nonché mediante il controllo della stabilità delle alberature di alto fusto di particolare imponenza, soprattutto in prossimità di aree pubbliche e viabilità.
Dette misure devono essere attuate costantemente durante l’intero anno solare e comunque ogni qualvolta risultino necessarie per garantire condizioni di sicurezza e decoro.
AVVERTE
- tutti i proprietari di aree piantumate ovvero i soggetti che ne abbiano la disponibilità che la responsabilità in caso di mancata ottemperanza rimane in capo a detti soggetti con obbligo di ripristino e risarcimento dei danni provocati sia a cose pubbliche e private esentando il Comune da ogni onere e responsabilità;
- ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. avverte: il Responsabile del Procedimento è il geom. Rosamaria Guardascione.
La Polizia Locale è incaricata dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Qualora siano riscontrate situazioni di inadempienza i Funzionari incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza provvederanno a sollecitare gli interventi agli aventi titolo affinché provvedano al ripristino delle condizioni di salubrità entro il termine perentorio di 7 giorni.
Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all’esecuzione d’ufficio e le spese relative saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l’applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge. Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al T.A.R della Lombardia (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).
Caprino Bergamasco, 1 settembre 2023
Il Sindaco
f.to Davide Poletti
prot. n. 7208 ____ Ordinanza n. 4/2023 gen. 19/2023