O R D I N A N Z A PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DI TERRENI INEDIFICATI ED AREE INCOLTE
O R D I N A N Z A
PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DI TERRENI INEDIFICATI ED AREE INCOLTE
PRESO ATTO che è vietato lasciare incolti i terreni non edificati interni al Centro Abitato, cosi come delimitato ai sensi dell’art.4 del Codice della Strada;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 20.04.07 con cui è stato ridefinito il perimetro del Centro Abitato ai sensi dell’art.4 del Codice della Strada;
VERIFICATO che all’interno del Centro Abitato sono presenti terreni inedificati ed aree incolte;
RITENUTO necessario disporre affinché dette aree siano oggetto di costante manutenzione al fine di garantire condizioni igieniche e di sicurezza ottimali per la popolazione residente, evitando la formazione di situazioni di insalubrità, sia per l’instaurarsi di infestazioni di animali che per l’incontrollato sviluppo di vegetazione, rovi ed arbusti che rendano difficoltoso l’accesso e la pulizia o che comunque deturpino lo stato dei luoghi circostanti;
VISTO:
- il T.U delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265;
- lo Statuto Comunale vigente;
O R D I N A
ai proprietari dei terreni e delle aree interessate, ovvero, ai soggetti che ne abbiano comunque la disponibilità, di adottare le necessarie misure atte a ripristinare, ovvero, a mantenere, la situazione di salubrità mediante periodiche rasature delle erbe, pulizia delle aree e trattamenti di disinfestazione, se del caso.
Dette misure devono essere attuate costantemente durante l’intero anno solare e comunque ogni qualvolta risultino necessari per garantire condizioni di salubrità, sicurezza e decoro.
AVVERTE
ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n .241 avverte: il Responsabile del Procedimento è il geom. Rosamaria Guardascione.
La Polizia Locale è incaricata dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Qualora siano riscontrate situazioni di insalubrità e abbandono di terreni inedificati o di aree lasciate incolte all’interno del Centro Abitato, i Funzionari incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza provvederanno a sollecitare gli interventi agli aventi titolo affinché provvedano al ripristino delle condizioni di salubrità entro il termine perentorio di 7 giorni.
Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all’esecuzione d’ufficio e le spese relative saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l’applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge. Con la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al T.A.R della Lombardia (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199)
Caprino Bergamasco, 1settembre 2023
Il Sindaco
f.to Davide Poletti
prot.n. 7206 Ordinanza n. 3/2023 gen. 18/2023